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Coronavirus

Minorenni e vaccino anti-Covid19: come funziona?

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Un minorenne può vaccinarsi senza il consenso di uno dei genitori? Se nessuno dei due da il suo ok, che cosa succede?

La risposta breve è sì, in teoria è possibile, proprio come dimostra una recente sentenza. In pratica non è proprio così semplice riuscirci, ma è comunque possibile, soprattutto se l’età si avvicina ai 18 anni.

Partiamo dagli inizi.

La scelta di vaccinare il minorenne, viene presa da entrambi i genitori. Poiché trattandosi di una questione inerente la salute del minore, non può essere presa autonomamente da quest’ultimo, né da un genitore solo. Tale principio vale per i genitori coniugati, conviventi, separati e divorziati. Nel caso i genitori non ci siano, invece, la scelta ricadrà sul tutore del minore.

Durante questo periodo di emergenza pandemica, si è assistito a situazioni di conflitto tra genitori e figli circa la somministrazione del vaccino a quest’ultimi.

La figura del minore, nel nostro ordinamento, viene necessariamente coinvolta nella dinamica familiare, in quanto la somministrazione del vaccino incide sulla salute e vita sociale dello stesso.

I contrasti tra i genitori.

Eventuali contrasti tra i genitori, in merito alla somministrazione dei vaccini (siano questi obbligatori e non) ai figli minori, devono essere risolti dal Tribunale, in un’ottica di tutela dell’interesse del minore e della collettività stessa.

Nel caso standard l’iter è piuttosto lineare: i due genitori di un minorenne (di età compresa tra i 12 e i 18 anni, finché non saranno approvati vaccini per gli under 12) firmano entrambi il modulo di consenso informato e così la figlia o il figlio possono procedere con la vaccinazione anti Covid-19. E se uno dei due genitori non può firmare in prima persona il modulo, magari perché lontano o impossibilitato per altre ragioni, l’altro può compilare un documento ad hoc in cui si certifica che si è entrambi d’accordo a procedere.

Di fronte a milioni e milioni di esitanti nel nostro paese, però, capita a volte che in famiglia non si sia tutti d’accordo nell’eseguire la vaccinazione. Numeri alla mano, l’esitazione si concentra soprattutto nella fascia d’età dei genitori più che in quella dei figli minorenni. Dunque accade non di rado che il minore desideri vaccinarsi, sebbene uno o entrambi i genitori non siano nello stesso avviso. E anche se a prima vista si potrebbe credere che un genitore contrario rappresenti un ostacolo insormontabile, in realtà la situazione è ben più complessa e lascia spazio alla possibilità per il giovane di vaccinarsi comunque.

Contrasto tra i genitori circa la somministrazione del vaccino al figlio minorenne.

La questione della somministrazione del vaccino anti-Covid19 ai minori di 18 anni, agita i pensieri e gli animi di tanti genitori.

L’argomento è delicato in quanto alle ragioni scientifiche si aggiungono quelle etiche. In un clima caratterizzato da sospetti, paure, informazioni spesso incontrollate e contraddittorie, dove orientarsi e fidarsi diventa un esercizio abbastanza complesso. Ci si ritrova in un contesto in cui la disinformazione ne fa da padrona.

Il caso della vaccinazione anti Covid-19 è un tipo di volontà molto specifica che un minorenne può esprimere. Ciò che vale per il vaccino non può essere esteso allo stesso modo a molte altre decisioni. Nel caso della pandemia, il minore che voglia vaccinarsi senza il consenso di uno o entrambi i genitori ha dalla propria parte alcuni elementi di vantaggio.

I Tribunali di tutta Italia, in questo contesto di emergenza pandemica, sono quindi chiamati a dirimere i contrasti nati tra i genitori sulla somministrazione del vaccino anti–covid ai figli minori. Infatti, si sono registrati numerosi casi in cui uno dei due genitori è contrario alla somministrazione del vaccino e di conseguenza ha negato il necessario consenso.

Tale ipotesi si è verificata sia tra genitori separati o divorziati con affido condiviso del figlio minore, ma anche tra genitori non separati o divorziati dove è stato necessario l’intervento del Tribunale al fine di autorizzare la somministrazione del vaccino al minore di anni 18.

Le decisioni di alcuni Tribunali.

La tesi prevalente, accolta dai Tribunali chiamati a decidere sulla questione, ritiene che i programmi vaccinali siano posti a tutela dell’incolumità sanitari. Non solo individuale ma anche comunitaria e, per questo, devono essere autorizzati.

In particolare, il Tribunale di Milano, a seguito di ricorso ex art. 709 – ter c.p.c, con decreto del 2 settembre 2021, ha autorizzato il padre di un minore alla somministrazione del vaccino anti – covid, in autonomia e senza il necessario consenso della madre che invece si era opposta alla vaccinazione della figlia minore.

Nel caso in esame, il Tribunale ha stabilito che l’interesse del minore, deve essere perseguito anche contro la posizione dei genitori.

Per questo motivo, nel procedimento in esame, è stato emesso un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, nei confronti della madre, ammonendola, ex art. 709 c.p.c, a non ostacolare il percorso vaccinale della figlia.

Ancora, il Tribunale di Vercelli, con una recentissima decisione, ha autorizzato la somministrazione del vaccino ad una ragazza quasi diciassettenne. Prendendo atto del consenso da quest’ultima manifestato a fronte del rifiuto opposto dalla madre.

Ma il minore, deve essere ascoltato dal Giudice in questo procedimento che lo coinvolge in prima persona?

L’audizione del minore, rappresenta un adempimento obbligatorio in tutti quei procedimenti in cui il giudice deve decidere in ordine a situazioni di diretto interesse del minore stesso.

In una controversia abbastanza delicata come quella della somministrazione del vaccino anti – covid, la volontà del minore dev’essere presa in considerazione. Dapprima dai genitori in contrasto tra loro e poi dal giudice nell’eventuale giudizio che lo coinvolge.

Nel caso citato che ha coinvolto il Tribunale di Vercelli, si è proceduto con l’ascolto della minore (quasi diciassettenne). La quale ha espresso la volontà di essere vaccinata per poter partecipare liberamente alle attività scolastiche ed extra scolastiche, senza alcun tipo di restrizioni e con meno preoccupazione.

Anche il Tribunale di Monza, con decreto del 22 luglio 2021, ha proceduto all’ascolto di un minore di quindici anni. Il quale ha espresso la volontà di essere vaccinato per poter partecipare, in modo più spensierato, alle attività scolastiche e sportive stante il diniego del padre al consenso necessario.

In entrambi i casi citati, i giudici di merito hanno valorizzato la manifestazione di volontà dei minori. Espressa in modo chiaro e sorretta da forti motivazioni di ritorno alla normalità della vita sociale, scolastica e sportiva.

Quindi cosa si deve fare per ottenere il consenso alla vaccinazione?

Nel caso di genitori separati, qualora questi non riescano a risolvere il conflitto in famiglia, la via obbligata è quella del ricorso ex art. 709 ter c.p.c. e sarà competente il giudice della separazione.

Nel caso di genitori non separati, invece, la competenza è attribuita al Tribunale per i minorenni che verrà adito mediante ricorso ex articolo 336 c.c.

Il giudice, qualora lo ritenga opportuno, può decidere di avvalersi della competenza tecnica di un medico pediatra o di un esperto in materia vaccinale. In particolare, al consulente sarà chiesto di pronunciarsi sulla opportunità, nel caso specifico, ad effettuare il vaccino.

In caso di conflitto tra genitori, separati o meno, sarà comunque necessario quindi che sia l’Autorità Giudiziaria a dirimere la controversia. E sostituirsi nell’esercizio della responsabilità genitoriale.

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