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Diritto

Che differenza c’è tra molestia e violenza sessuale?

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SESSUALE

Erroneamente, molestia e violenza sessuale vengono utilizzati molto spesso come sinonimi: ma non sono la stessa cosa ed ecco perché.

Il tema di molestie è molto discusso in questi giorni, in seguito al caso della giornalista Greta Beccaglia.

I giornali hanno parlato solo di molestia, non sapendo che in questo caso si configura il reato di violenza sessuale.

Partiamo dalle basi e diamo una definizioni di entrambe.

Nel 1996 il legislatore italiano ha riformato la disciplina concernente i reati di violenza sessuale. Se, infatti, prima della riforma, la legge intendeva tutelare prevalentemente il buon costume e la moralità pubblica, successivamente è stato dato (finalmente) peso alla libertà sessuale della vittima di tali odiose condotte. Pertanto, oggi nella nozione di atti sessuali non rientra più solamente la mera congiunzione carnale, ma anche gli “atti di libidine” un tempo sanzionati più lievemente. Nonostante la più vasta portata dell’attuale reato di violenza sessuale, le molestie non rientrano in tale categoria. Vediamo, allora, qual è la differenza tra violenza e molestia sessuale.

La violenza sessuale

Il codice penale punisce con la reclusione da cinque a dieci anni chi, mediante violenza, minaccia o abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Si parla in questi casi di violenza per costrizione. Secondo il codice, alla stessa pena soggiace anche chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali. Abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima, ovvero traendo in inganno la stessa sostituendosi ad altra persona. In queste circostanze, non essendovi nessuna coercizione, si parla di violenza per induzione.

La violenza sessuale è un reato comune, cioè un reato che può essere commesso da chiunque, senza la necessità di rivestire qualche particolare qualità (ad esempio, non sono reati comuni l’abuso d’ufficio e il peculato perché possono essere commessi soltanto da un pubblico ufficiale, quindi da un soggetto qualificato). L’elemento soggettivo del delitto è il dolo generico, ovvero la consapevolezza di compiere atti sessuali costringendo o inducendo la vittima a subirli contro il proprio volere. È indifferente il fine specifico dell’aggressore: l’atto sessuale può essere compiuto per dare mero sfogo alla propria libidine, per vendetta, per un malato innamoramento. L’atto sessuale è la condotta oggettiva che l’autore deve realizzare per poter incorrere nella sanzione penale. È importante capire cosa si intende con tale nozione, essendo il fulcro della norma e la vera novità della riforma del 1996.

Gli atti sessuali

Al fine di definire cosa siano gli atti sessuali al centro del reato di violenza sessuale si è soliti fare riferimento ad un criterio oggettivo e ad uno soggettivo. Secondo il primo, l’atto sessuale è solamente quelle inerente alle parti del corpo che la scienza medica definisce come “zone erogene”, cioè quelle zone capaci di stimolare l’istinto sessuale (organi genitali, cosce, labbra, ecc.). L’identificazione della natura sessuale dell’atto, pertanto, deve passare per la previa individuazione della zona corporea che l’autore ha cercato di violare con la propria condotta: se la parte del corpo rientra tra quelle erogene, si integra il reato di violenza sessuale. Secondo il criterio soggettivo, invece, si commette violenza sessuale anche quando la parte del corpo oggetto di attenzioni non può essere definita erogena, ma il comportamento del soggetto è comunque inequivocabilmente teso a raggiungere un piacere sessuale .

Secondo questa teoria, quindi, anche un bacio sulla guancia (zona non erogena), se dato all’evidente scopo di godere di una particolare voluttà, può integrare il delitto di cui stiamo parlando. Anche la giurisprudenza oscilla tra le due teorie: secondo la Corte di Cassazione, la nozione di atti sessuali comprende tutti quegli atti indirizzati verso zone erogene della vittima e quindi anche i toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime, anche sopra i vestiti, suscettibili di eccitare la voluttà dell’autore. Sempre secondo la Suprema Corte, la condotta vietata nel delitto di violenza sessuale ricomprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, anche senza contatto fisico diretto con la vittima, sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo il bene primario della libertà della persona attraverso l’eccitazione o il soddisfacimento dell’istinto sessuale dell’agente.

Le molestie sessuali

Ben diverso è il reato di molestie sessuali. Il codice penale punisce con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516 chi, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo. Dalla lettura della norma si evince che il legislatore non ha previsto un autonomo delitto di molestie sessuali, bensì un più generico reato di molestia o disturbo alle persone arrecato per una ragione riprovevole. La fattispecie è completamente diversa da quella, sopra menzionata, della violenza sessuale. Il bene giuridico tutelato è sia la tranquillità pubblica che quella del privato (reato cosiddetto plurioffensivo): nel primo caso, rileva che la condotta molesta avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico; nel secondo, invece, l’utilizzo del mezzo telefonico o di qualsiasi altro idoneo ad arrecare disturbo.

Trattasi di una contravvenzione, cioè di un reato minore, non punito con la reclusione e suscettibile di prescrizione più breve di quella prevista per i delitti. Detto ciò, secondo la Corte di Cassazione integra il reato di molestie la condotta di continuo ed insistente corteggiamento che risulti sgradito alla persona destinataria. Nel caso affrontato dai giudici, l’ex fidanzato della persona offesa le aveva rivolto frasi ed attenzioni per ore, alla presenza di numerosi avventori del locale pubblico ove la donna lavorava come cameriera. Ancora, costituisce il reato di molestie l’insistente corteggiamento di una donna che si estrinsechi in ripetuti pedinamenti e in continue telefonate. Commette la stessa contravvenzione anche la donna che segue metodicamente in automobile l’ex fidanzato e lo infastidisce, nonché l’uomo che, durante una proiezione cinematografica, taglia una ciocca di capelli alla ragazza che gli siede davanti.

Violenza e molestia sessuale a confronto

Come anticipato, la differenza tra i due reati sta nel grado di invasività della sfera intima della vittima, di gran lunga maggiore nel caso di violenza sessuale. Ed infatti, secondo la Corte di Cassazione, in tema di reati sessuali il toccamento non casuale di una parte del corpo non considerata come zona erogena ma suscettibile di eccitare il desiderio sessuale configura il delitto di violenza sessuale tentata e non quello di molestia sessuale, dovendosi quest’ultimo ritenere integrato solo in presenza di espressioni volgari a sfondo sessuale ovvero di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall’abuso sessuale vero e proprio.

Sempre la Suprema Corte ha ritenuto che il toccamento dei glutei va considerato violenza sessuale e non molestia. Atteso che nel reato di violenza la condotta sanzionata (cioè gli atti sessuali) comprende qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, pur se fugace ed estemporaneo, ponga in pericolo la libera autodeterminazione della vittima. Una sentenza più recente ha invece stabilito che quando il corteggiamento molesto consiste in gesti a sfondo sessuale ed esplicite allusioni, può integrarsi il tentativo di violenza sessuale nel caso in cui la vittima non abbia possibilità di fuga. Anche in questa circostanza, infatti, la libertà sessuale della vittima aveva subito una costrizione intollerabile poiché il reo si era rifiutato di aprire la porta del mezzo di trasporto da lui condotto, impedendo il passaggio alla donna e costringendola ad osservare i suoi osceni atteggiamenti.

Dove e come denunciare la violenza sessuale

Gli atti di violenza sessuale rientrano tra i reati perseguibili a querela della persona interessata. Quindi soltanto la vittima può rivolgersi alle Forze dell’ordine per chiedere che il colpevole sia perseguito penalmente.

Bisogna recarsi presso gli uffici di Polizia o Arma dei carabinieri e farsi aiutare dagli agenti nella stesura della querela. Per denunciare i reati a sfondo sessuale la vittima ha 6 mesi di tempo dal compimento del fatto.

La querela per violenza sessuale è irrevocabile. Vuol dire che, anche se la vittima cambia idea e vuole ritirare la denuncia, le Forze dell’ordine procederanno ugualmente.

In alcuni casi la denuncia per violenza sessuale non è soggetta a limiti temporali. Può essere presentata anche anni e anni dopo la commissione del fatto. Ciò quando:

  • la vittima è un minore o una persona con handicap fisico o psichico;
  • il fatto viene commesso dal genitore/tutore nei confronti dei figli;
  • il colpevole è un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio delle funzioni;
  • la violenza è connessa ad un altro reato procedibile d’ufficio.

Per denunciare bisogna:

  • avere un documento di riconoscimento con sé;
  • indicare dettagliatamente come, dove e quando è avvenuto il fatto;
  • indicare il nome del colpevole, se noto;
  • fornire delle prove (se è possibile) come foto, video, messaggi minacciosi, referti medici dove si evidenziano le lesioni subite;
  • firma autografa.

Denunciare una molestia sessuale: come si fa

Anche la molestia sessuale è perseguibile a querela della persona offesa. Tuttavia – essendo un reato di minor gravità- il termine per denunciare il fatto è di soli 3 mesi dal giorno è avvenuta la molestia.

Nella querela presso la Polizia o i Carabinieri, la vittima deve dichiarare esplicitamente la volontà di perseguire penalmente il fatto. Per sporgere una querela in caso di molestia serve:

  • documento di riconoscimento;
  • descrizione dettagliata del fatto e dei soggetti coinvolti;
  • indicare nome e cognome del colpevole, se noto;
  • allegare delle prove come foto, video, testimonianze, messaggi, se a disposizione;
  • firma autografa.

La querela per molestie sessuali può essere ritirata in ogni momento, diversamente da quella per violenza sessuale.

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