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Diritto

Eutanasia e suicidio assistito, cosa sono e qual è la disciplina italiana.

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Si sente parlare spesso di questi argomenti e, la maggior parte delle volte, eutanasia e suicidio assistito vengono confusi tra loro: che cosa sono e qual è la normativa italiana in merito?

Quello del fine vita, è un tema che tocca vari ambiti, non solo religiosi o sociali, ma che ha catturato l’attenzione anche del panorama giuridico e politico, oltre ad aver investito alcuni principi costituzionali.

Nella nostra Costituzione, si riscontra l’assenza di una disposizione ad hoc sul diritto alla vita.

Tuttavia il silenzio del legislatore costituzionale, non abbatte l’opinione prevalente secondo cui questo diritto trova pieno riconoscimento nella legge fondamentale: infatti tale diritto trova spazio tra i diritti garantiti dall’articolo 2 della costituzione, in quanto presupposto logico della titolarità e dell’esercizio di ogni altro diritto; il diritto alla vita rientra anche nella categoria dei cosiddetti beni – presupposto della costituzione, pur non essendo esplicitamente accennato nel dettato costituzionale.

La dottrina stessa concorda nel ritenere il diritto alla vita un’implicazione del sistema costituzionale.

Nonostante questo, però, a suscitare perplessità non è la natura costituzionalmente implicita del diritto alla vita. Ove tale diritto fosse menzionato nella carta costituzionale, la mancanza di elementi indispensabili al suo inquadramento, solleverebbe comunque numerosi dubbi nei confronti dello stesso diritto.

Per esempio nella costituzione tedesca post bellica. al contrario di quella italiana. viene riconosciuto esplicitamente il diritto alla vita come fonte primaria di tutti gli altri diritti.

Con riguardo invece al rapporto tra diritto alla vita e dignità umana. si è consolidata la tesi secondo cui da un lato la dignità consisterebbe nel diritto individualistico all’autodeterminazione del singolo, dall’altro nella concessione della qualità di ogni essere umano vivente come tale.

Tale bilanciamento, prospettato nel caso dell’eutanasia, corrisponde al delicato rapporto tra diritto alla vita e diritto a disporre della propria vita.

Un bilanciamento innovativo rispetto a quello impiegato dalla giurisprudenza costituzionale in un’altra sensibile questione della bioetica: l’aborto.

Partiamo dalle basi e diamo prima una definizione di eutanasia, suicidio assistito e di tutti i temi e gli elementi che si collegano di conseguenza.

Scegliere di porre fine alla propria esistenza anticipatamente e consapevolmente, a causa di una malattia, menomazioni o condizioni psichiche che hanno minato la qualità e la dignità della propria vita, divenuta per la persona intollerabile: questo è il significato profondo dell’eutanasia. Un concetto ben diverso da sedazione palliativa e sospensione dei trattamenti, su cui è opportuno soffermarsi per evitare confusioni e fraintendimenti.

La discussione sul tema dell’eutanasia è caratterizzata da molta confusione, sia presso l’opinione pubblica sia persino presso gli addetti ai lavori, addirittura per ciò che concerne l’argomento stesso del discorso. Una delle ragioni della confusione, infatti, è che con un unico termine si allude spesso a situazioni anche profondamente differenti, che debbono essere valutate alla stregua di criteri diversi. Fare d’ogni erba un fascio è un’operazione non priva d’astuzia sotto il profilo puramente dialettico da parte degli avversari dell’eutanasia, che consente di recare argomenti che possono avere qualche validità per una situazione riferendoli a tutte. È opportuno, dunque, fare chiarezza.

Cos’è l’eutanasia

Il termine “eutanasia” significa letteralmente “buona morte” (dal greco eu-thanatos) e indica l’atto di procurare intenzionalmente e nel suo interesse la morte di una persona che ne faccia esplicita richiesta. La Federazione Cure Palliative ne fornisce una spiegazione ancora più esplicita definendola come “l’uccisione di un soggetto consenziente in grado di esprimere la volontà di morire”. La richiesta di eutanasia, nei paesi dove questa pratica è lecita, si può soddisfare dopo un percorso che permette alla persona di effettuare una scelta consapevole e libera.

L’eutanasia si utilizza spesso come sinonimo di suicidio assistito, sedazione palliativa profonda e sospensione dei trattamenti, ma tale non è. Sulle loro differenze è opportuno porre massima attenzione.

Differenza tra eutanasia e suicidio assistito

Il suicidio assistito è l’atto del porre fine alla propria esistenza in modo consapevole mediante l’autosomministrazione di dosi letali di farmaci. Da parte di un soggetto che viene appunto “assistito” da un medico (in questo caso si parla di suicidio medicalmente assistito) o da un’altra figura che rende disponibili le sostanze necessarie. Di regola avviene in luoghi protetti dove soggetti terzi si occupano di assistere la persona per tutti gli aspetti correlati all’evento morte (ricovero, preparazione delle sostanze, gestione tecnica e legale post mortem).

Per quanto le due pratiche siano accomunate dalla volontarietà della richiesta e dall’esito finale, ci sono almeno due sostanziali differenze tra eutanasia e suicidio assistito.

  • l’eutanasia non necessita della partecipazione attiva del soggetto che ne fa richiesta. Mentre il suicidio assistito sì, perché prevede che la persona malata assuma in modo indipendente il farmaco letale;
  • l’eutanasia richiede un’azione diretta di un medico, che somministra un farmaco di regola per via endovenosa. Il suicidio assistito prevede che il ruolo del sanitario si limiti alla preparazione del farmaco che poi il paziente assumerà per conto proprio.
  • In entrambi i casi, queste richieste vengono sottoposte alla valutazione di commissioni di esperti e al parere di più medici, diversi da quelli che hanno in cura il paziente. Solo dopo un’accurata analisi delle sue condizioni cliniche, della compromissione della qualità della sua vita e della sua piena libertà decisionale, gli viene data la possibilità di accedere agli interventi, solo nei paesi in cui sono consentiti (l’Italia non è tra questi).

Differenza tra eutanasia e sedazione palliativa

La sedazione palliativa è la riduzione intenzionale della vigilanza con mezzi farmacologici, fino alla perdita di coscienza, allo scopo di ridurre o abolire la percezione di un sintomo, altrimenti intollerabile per il paziente, nonostante siano stati messi in opera i mezzi più adeguati per il controllo del sintomo che risulta quindi refrattario.

Ci sono almeno tre elementi che differenziano la morte medicalmente assistita dalla sedazione palliativa profonda.

I farmaci Nella sedazione palliativa si impiegano benzodiazepine e neurolettici, di regola in associazione con oppioidi; in caso di morte assistita si usano in genere i barbiturici ad alte dosi.

Il tempo che intercorre tra la somministrazione del farmaco e il decesso. Pochi minuti nel caso dell’eutanasia, massimo mezz’ora nel suicidio assistito, alcuni giorni nel caso della sedazione palliativa profonda.

L’intenzione. Nell’eutanasia e nel suicidio assistito l’intenzione è di porre termine alla vita, nel caso della sedazione palliativa è di dare sollievo dalla sofferenza.

Nel suo documento “Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito”, il Comitato nazionale di bioetica ha ribadito l’impossibilità di assimilare le due pratiche, ma anzi ha evidenziato il ruolo delle cure palliative in termini di alternativa alla scelta di percorsi eutanasici, sottolineando che, prima di considerare per chiunque l’accesso a interventi di anticipazione del morire, debbano essere offerti specifici percorsi palliativi, che ogni paziente è libero di accettare o rifiutare. In questo modo si potrebbe impedire che scelte di morte medicalmente assistita siano la conseguenza di un abbandono. O comunque di un’inadeguata assistenza sanitaria, specie riguardo al sollievo della sofferenza.

Infine, la sospensione dei trattamenti viene spesso equiparata ad una forma di eutanasia passiva. Quasi come se la scelta di rinunciare al trattamento implicasse sempre la volontà implicita di morire. In realtà porre attivamente fine alla propria vita è assai diverso rispetto a scegliere di rinunciare ad un trattamento. Questo è infatti è consentito in tutti i paesi europei, a differenza dell’eutanasia.

Eutanasia: dove si può fare

In Italia non è possibile effettuare né eutanasia né suicidio assistito, mentre la diffusione di queste pratiche nel resto del mondo è molto varia. In Olanda l’eutanasia è legale dal 2002 e il suicidio assistito dal 2004. Anche ai minori di età superiore ai 12 anni, purché con il consenso dei genitori fino ai 16 anni. Nei Paesi Bassi devono sussistere una serie di condizioni, tra cui la piena e consapevole volontà di porre fine alla propria vita.

Inoltre anche la sussistenza di sofferenze insopportabili, nonché l’assenza di un’alternativa ragionevole. Anche negli USA l’aiuto a morire è consentito, ma solo in alcuni stati come New Jersey, Washington State e Oregon. Nella vicina Svizzera è consentito solo il suicidio assistito, le richieste sono almeno quintuplicate dai primi anni 2000 ad oggi. A causa della vicinanza geografica con l’Italia e della relativa accessibilità della pratica. Che hanno indotto anche molti nostri connazionali a scegliere questo territorio per l’assunzione del farmaco letale.

Riferimenti normativi

In Italia praticare l’eutanasia costituisce un reato, pertanto è punibile ai sensi dell’articolo 579 (Omicidio del Consenziente) e dell’articolo 580 (Istigazione o aiuto al suicidio). Al contrario il suicidio assistito, inteso come assistenza di terzi nel porre fine alla vita di una persona malata, è legittimato, ma non praticato. La sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale ha infatti individuato quattro requisiti che possono giustificare un aiuto al suicidio:

  • la presenza di una patologia irreversibile;
  • una grave sofferenza fisica e psichica;
  • la piena capacità di prendere decisioni libere e consapevoli;
  • la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale.

Invece, la sospensione delle cure è un diritto sancito dall’art 1 della legge 219/2017. Che stabilisce che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”.

 

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