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Cronaca

Come funziona la legge elettorale?

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Come funziona la legge elettorale?

Sono più di 40 milioni gli italiani chiamati a votare il 25 settembre.  A seguito della caduta del governo Draghi, infatti, Mattarella ha indetto l’esercizio del voto popolare. Dopo la prima applicazione in occasione delle elezioni politiche del 2018, per la seconda volta si voterà in osservanza del Rosatellum, la legge elettorale in vigore dal 2017.

Ma come funziona questo sistema di voto? Soprattutto: quali sono le sue caratteristiche principali?

La storia del Rosatellum.

Primi di addentrarci in tecnicismi, ripercorriamo brevemente i passaggi che hanno portato a questa legge elettorale nel 2o17.

La legge Rosato, dal suo relatore Ettore Rosato,  è entrata in vigore nel 2017. Con questa si è andato a sostituire le precedenti leggi elettorali Italicum e Porcellum (dichiarate parzialmente incostituzionali dalla Corte Costituzionale).

C’è da dire che l’attuale legge elettorale è in realtà un Rosatellum bis, in quanto non coincide con l’originale legge elettorale a firma Rosato. La legge approvata nel 2018 e modificata dalla riforma costituzionale del 2020 che ha ridotto il numero dei parlamentari da eleggere, passati da 630 a 400 per la Camera e da 315 a 200 per il Senato, è rimasta la stessa. A cambiare sono stati i collegi, cioè le aree geografiche in cui il territorio è diviso.

Come funzione il Rosatellum bis.

Cerchiamo di schematizzare.

Cominciamo con la Scheda Unica: è prevista un’unica scheda nella quale il nome del candidato, nel collegio, è affiancato dai simboli dei partiti che lo sostengono. Non è consentito il voto disgiunto.

Collegi.

I collegi si dividono in due tipi:

Collegio uninominale. In questo genere di collegi si presentano singoli candidati per partito, uno contro l’altro. L’ elezione è sempre associata al concetto di elezione maggioritaria, cioè viene eletto il più votato tra i singoli candidati.

Collegio plurinominale. In questo tipo di collegi si presentano liste di candidati, e viene associato (in parole più semplici) al concetto di elezione proporzionale, ovvero gli eletti vengono scelti in proporzione ai voti ricevuti dalle singole liste.

Soglie di sbarramento. Le liste e coalizioni che non superano determinate soglie previste dalla legge, non entrano in Parlamento. In particolar modo, sono previste 4 soglie di sbarramento:

  • Il 3% dei voti ottenuti a livello nazionale, valida per le liste che si presentano singolarmente;
  • Il 20% dei voti ottenuti a livello regionale, valida – alternativamente – per le liste che si presentano singolarmente e solo al Senato;
  • Il 20% dei voti ottenuti a livello regionale, o elezione di due candidati nei collegi uninominali, valida per le liste che rappresentano minoranze linguistiche riconosciute ed esclusive nelle regioni a statuto speciale ove prevista la tutela delle suddette minoranze;
  • Il 10% dei voti ottenuti a livello nazionale, valida per le liste che si presentano in coalizione, purché almeno una delle liste della coalizione abbia superato una delle tre soglie appena citate.

Coalizione. Il Rosatellum prevede le possibilità di coalizzarsi. Basta una “dichiarazione di apparentamento“. Quindi no programma e candidati comuni. I voti delle liste collegate che non raggiungono il 3 per cento, ma superano l’1, vanno assegnati alla coalizione.

Pluricandidature. Sono consentite fino a un massimo di 5 nei listini proporzionali. Un candidato del collegio uninominale può anche candidarsi, sempre per un massimo di 5, nel proporzionale.

Quote di genere. Sia nei collegi uninominali che in quelli plurinominali nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60%.

Italiani candidati all’estero. Questa è una novità introdotta dal Rosatellum: i residenti in Italia possono candidarsi anche all’estero. Nella stessa norma, però, si specifica che non possono essere candidati gli italiani residenti all’estero che hanno ricoperto ruoli politici nel paese in cui vivono nei cinque anni precedenti.

 

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