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Diritto

Iscriversi a più corsi di laurea contemporaneamente sarà possibile anche in Italia

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articolo di Brunella Caponetto

Iscriversi a più corsi di laurea contemporaneamente sarà presto possibile anche in Italia”

Queste le parole pronunciate dalla Ministra dell’Università Maria Cristina Messa dopo la votazione alla Camera con la quale è stata approvata la proposta in prima lettura.

Ma perché non è possibile iscriversi a due corsi di laurea contemporaneamente?

Non sono pochi gli studenti che vorrebbero iscriversi a due corsi di laurea contemporaneamente. Desiderio, per alcuni una vera e propria necessità, che il nostro Paese non esaudisce, allo stato attuale.

Il motivo? L’articolo 142 del regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933 in cui si legge:

è vietata l’iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti d’istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola.”

Cosa accadrà adesso?

È un grande risultato che consente al nostro Paese di fare un salto verso il futuro della formazione universitaria, in linea con il resto del mondo. Un risultato a portata di mano grazie alla determinazione e al lavoro che stiamo portando avanti con il Parlamento”, ha aggiunto la Ministra dell’Università.

Spetterà proprio alla Ministra, tramite un decreto da emanare entro il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, il compito di definire le modalità della doppia iscrizione, dopo aver acquisito il parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli studenti universitari.

Con lo stesso decreto si dovranno stabilire le modifiche necessarie da apportare al fascicolo elettronico dello studente e le modalità di raccordo con il curriculum dello studente, prevedendo l’accesso tramite SPID, carta nazionale dei servizi o la carta d’identità elettronica.

Entro 4 mesi dal termine del terzo anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’Università è tenuto a presentare alle Camere una relazione con cui deve dare conto dello stato di attuazione della presente riforma e dell’impatto che la stessa ha prodotto alla luce anche delle relazioni che vengono trasmesse al Ministro dalle università e dalle istituzioni dell’AFAM.

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